Statuto della Società

by ComoSub

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ SPORTIVA SUBACQUEA “COMO SUB”

 
 
ART. 1
COSTITUZIONE  SEDE  E  DENOMINAZIONE
 
Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, l’associazione denominata “COMO SUB” con sede  in Como, viale Geno 14.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.
I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
 
ART. 2
DURATA
 
L’ Associazione svolgerà la propria attività per fino al 2030.
Trascorso tale termine l’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata
 
ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
 
L’ Associazione, si propone di propagandare e incrementare lo sport inteso come mezzo di formazione fisica e morale dei soci promuovendo attività agonistiche-ricreative,  educative e di tutela ambientale.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per la tutela e la promozione degli ambienti naturali con particolare riguardo a quelli marini, fluviali e lacustri, attraverso modalità didattiche, culturali, sportive, ricreative e fini solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
In particolare i fini istituzionali e le attività dell’associazione sono:
1) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
2) Promuovere la cultura subacquea con autorespiratore, boccaglio o in apnea, sia per persone normodotate e sia per disabili;
3) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
4) Organizzare corsi per l’insegnamento delle attività subacquee e di biologia;
5) Gestire attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento degli sport subacquei;
6) Organizzare e promuovere attività ludiche di formazione sportiva, ricreativa e di sensibilizzazione ai problemi ambientali;
7) Prevenire e reprimere, per la tutela della salute degli atleti, l’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazione degli atleti;
8) Organizzare manifestazioni, incontri, serate, dibattiti attinenti o accessori allo sviluppo delle attività subacquee;
9) Organizzare immersioni collettive riservate ai soci sia giornaliere sia fine settimana e sia settimane sub;
10) Organizzare e gestire spazi acqua per i soci durante il periodo invernale;
11) Organizzare e gestire acque confinate per l’implementazione dei corsi;
12) Organizzare attività di ricerca e assistenza nel campo della protezione civile o di carattere archeologico, ecologico nell’ambiente marino lacuale e fluviale;
13) Direttamente oppure tramite apposite convenzioni, fornire ai soci l’attrezzatura subacquea, ricaricare bombole manuntenere le attrezzature utilizzate.
14) Promuovere convegni e seminari di studio di sensibilizzazione e di divulgazione;
15) Promuovere l’attività subacquea nel campo delle disabilità fisiche o psichiche in collaborazione con ospedali, istituzioni pubbliche e private;
16) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e corsi di sicurezza e salvamento;
17) Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
18) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, aree ritrovi sociali con somministrazione di alimenti e bevande e fornitura di beni. Tali attività dovranno essere meramente marginali e gestite senza scopo di lucro
19) Pubblicare giornali periodici;
20) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici;
 
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione può decidere di affiliarsi a organizzazioni nazionali e internazionali che riterrà più opportuno.
 
ART. 4
I SOCI
 
L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e i programmi.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea,  perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e dei soci onorari
I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.
 
ART. 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
 
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate, in tale caso il candidato socio può fare appello all’assemblea dei soci che deciderà nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
 
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
 
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dal direttivo:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
Il socio decade in caso di mancato versamento della quota associativa.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento e dalla presa d’atto da parte del Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
 
ART. 7
DIRITTI  E DOVERI DEI SOCI
 
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto se iscritti a libro soci da almeno tre mesi;
3) ad accedere alle cariche associative se iscritti da non meno di un anno;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
5) (elencare eventuali altri  doveri).
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
 
ART. 8
 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Vice-presidente;
5) Il Segretario;
6) Il Tesoriere;
7) Revisori dei conti;
8) Responsabile Tecnico.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
 
ART. 9
ASSEMBLEA
 
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
Essa è convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’esercizio va dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell’anno successivo
 
ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
 
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti degli organi sociali;
3) delibera  gli eventuali regolamenti  interni e le sue variazioni;
4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 20 giorni (ridotti a 10 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima  che siano trascorse 24 ore  dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 
ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
 
ART. 12
VOTAZIONI
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
In prima convocazione, per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide a maggioranza dei presenti intervenuti o rappresentati.
 
ART. 13
VERBALIZZAZIONE
 
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente.
 
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 5 a 15 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
2) delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
3) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
4) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
5) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
6) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del  Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, e-mail o sms da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta; oppure mediante avviso affisso in bacheca nella sede sociale almeno 15 giorni prima della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
I Consiglieri possono essere espulsi da parte del Consiglio Direttivo in caso di partecipazione non autorizzata ad attività di altre associazioni subacquee nella provincia di Como
 
ART. 15
IL PRESIDENTE
 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
 
ART. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
 
I libri sociali e i  registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
6) il libro dell’ inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
 
ART. 17
IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)
 
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
 
ART. 18
IL  SEGRETARIO (EVENTUALE) e IL TESORIERE (EVENTUALE)
 
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e cura l’organizzazione della segreteria con facoltà di assumere collaboratori dipendenti e di stabilirne compiti obiettivi e retribuzioni, ha poteri di firma. Il rapporto di lavoro del segretario con l’associazione è concordato tra lo stesso e il  Consiglio direttivo
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli cura l’amministrazione e gli adempimenti fiscali e legali dell’Associazione.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
 
ART. 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato,  è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a  due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile  dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del Tesoriere.
Partecipa, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
 
ART. 20
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
 
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea o dal Direttivo
Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci
 
ART. 21
PATRIMONIO
 
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal direttivo che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
ART.  22
ESERCIZIO SOCIALE
 
L’esercizio sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione  in Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 30 giorni  che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
 
ART. 23
SCIOGLIMENTO
 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
 
ART. 24
RINVIO
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.