Statuto della Società

by ComoSub

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 “SOCIETA SPORTIVA SUBACQUEA COMO SUB ASD”

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione denominata “SOCIETA’ SPORTIVA SUBACQUEA COMO SUB Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “COMO SUB ASD”, con sede sociale in Como, viale Geno 14.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.

I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

ART. 2

DURATA

L’ Associazione svolgerà la propria attività per fino al 2050. Trascorso tale termine l’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione si propone di gestire attività sportive agonistiche, dilettantistiche, amatoriali o ricreative o ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica:

– delle immersioni con autorespiratori, in acque confinate ed acque libere;

– dell’immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere;

– di attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, del nuoto in acque libere (fondo) e del nuoto per salvamento;

propedeutiche all’organizzazione e partecipazione a gare di Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con le pinne, Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, Video subacqueo;

Essa non ha alcun fine di lucro inteso anche come divieto di distribuire in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

In particolare, i fini istituzionali e le attività dell’associazione sono:

1) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

2) Promuovere la cultura subacquea con autorespiratore, boccaglio o in apnea, sia per persone normodotate e sia per disabili;

3) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

4) Organizzare corsi per l’insegnamento delle attività subacquee e di biologia;

5) Gestire attività e servizi connessi e strumentali all’’organizzazione ed al finanziamento degli sport subacquei;

6) Organizzare e promuovere attività ludiche di formazione sportiva, ricreativa e di sensibilizzazione ai problemi ambientali;

7) Prevenire e reprimere, per la tutela della salute degli atleti, l’uso di- sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazione degli atleti;

8) Organizzare manifestazioni, incontri, serate, dibattiti attinenti o accessori allo sviluppo delle attività subacquee;

9) Organizzare immersioni collettive riservate ai soci sia giornaliere sia fine settimana e sia settimane sub.

10) Organizzare e gestire spazi acqua per i soci durante il periodo invernale;

11) Organizzare e gestire acque confinate per l’implementazione dei corsi;

12) Organizzare attività di ricerca e assistenza nel campo della protezione civile o di carattere archeologico, ecologico nell’ambiente marino lacuale e fluviale;

’13) Direttamente oppure tramite apposite convenzioni, fornire ai soci l’attrezzatura subacquea, ricaricare bombole manutenere le attrezzature utilizzate;

14) Promuovere convegni e seminari di studio di sensibilizzazione e di divulgazione;

15) Promuovere l’attività subacquea nel campo delle disabilità fisiche o psichiche in collaborazione con ospedali, istituzioni pubbliche e private;

16) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e corsi di sicurezza e salvamento;

17) Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

18) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, aree ritrovi sociali con somministrazione di alimenti e bevande e fornitura di beni. Tali attività dovranno essere meramente marginali e gestite senza scopo di lucro;

19) Pubblicare giornali periodici;

20) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici;

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per l’adempimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà, mediante delibera del consiglio direttivo, affiliarsi o convenzionarsi con enti di promozione sportiva, federazioni nazionali ed internazionali o altri enti e/o associazioni sportive e culturali, conformandosi ai rispettivi Statuti e regolamenti. In particolare, l’associazione si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L’associazione potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 4

I SOCI

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le società e gli enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali ed i programmi. L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. Tutti i Soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

ART. 5

MODALITA’ DIAMMISSIONE DEI SOCI

  L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di una domanda su apposito modulo e versando la richiesta quota associativa; i soci dovranno attenersi a quanto disposto dal presente statuto e ispirarsi a una sana condotta morale, civile e sportiva. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato; contro la decisione del Consiglio Direttivo circa l’accoglimento della domanda di ammissione all’Associazione è ammesso appello all’Assemblea generale dei Soci che deciderà nella prima seduta utile. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da coloro che esercitano la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dal direttivo:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

4) per indegnità;

Il socio decade in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento e dalla presa d’atto da parte del Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto se iscritti a libro soci da almeno tre mesi;

3) ad accedere alle cariche associative se iscritti da non meno di un anno;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

4) a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente dell’Associazione;

i 4) Il Vicepresidente;

5) Il Segretario;

i 6) Il Tesoriere,

7) Revisori dei conti;

8) Responsabile Tecnico.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Essa è convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo,

2) elegge i componenti degli organi sociali;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria, raccomandata a mano, posta elettronica o messaggistica  da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 10 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione e mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della Sede Sociale almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede dell’Associazione o eventualmente in videoconferenza , comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ART. 11

VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

In prima convocazione, per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide a maggioranza dei presenti intervenuti o rappresentati.

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, nominati dall’Assemblea dei Soci fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ i impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

2) delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;

3) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione,

4) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

5) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

6) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre presso la Sede sociale o in videoconferenza e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, e-mail o sms da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta; oppure mediante avviso affisso in bacheca nella sede sociale almeno 15 giorni prima della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

I Consiglieri possono essere espulsi da parte del Consiglio Direttivo in caso di partecipazione non autorizzata ad attività di altre associazioni subacquee nella provincia di Como

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

1) il libro dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

5) il libro giornale della contabilità sociale;

6) il libro dell’inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina e conservati presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)

Il Vicepresidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO (EVENTUALE) e IL TESORIERE (EVENTUALE)

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e cura l’organizzazione della segreteria con facoltà di assumere collaboratori dipendenti e di stabilirne compiti obiettivi e retribuzioni, ha poteri di firma. Il rapporto di lavoro del segretario con l’associazione è concordato tra lo stesso e il Consiglio direttivo

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra ì suoi membri. Egli cura l’amministrazione e gli adempimenti fiscali e legali dell’Associazione.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del Tesoriere. Partecipa, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

ART. 20

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

2) dai contributi dei propri soci;

3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi,

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal direttivo che ne determina l’ammontare. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo-indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle i proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L’Esercizio Sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 30 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 23

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. Esperita la liquidazione l’Associazione devolve il patrimonio residuo  ad altre Enti o Associazioni che perseguano lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.